Testo ufficiale
Gli Stati membri possono conferire il ruolo di autorità competenti per i servizi fiduciari agli organismi di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 al fine di garantire la prosecuzione delle pratiche attuali e di sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite con l'applicazione di detto regolamento. In tal caso, le autorità competenti a norma della presente direttiva dovrebbero cooperare strettamente e in modo tempestivo con tali organismi di vigilanza scambiando le informazioni pertinenti al fine di assicurare l'efficace vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari nonché l'effettivo rispetto, da parte di questi ultimi, delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 910/2014. Se del caso, il CSIRT o l'autorità competente a norma della presente direttiva dovrebbero informare immediatamente l'organismo di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 di qualunque minaccia informatica o incidente significativi notificati aventi un impatto sui servizi fiduciari nonché di qualunque violazione, da parte di un prestatore di servizi fiduciari, della presente direttiva. Ai fini della segnalazione, gli Stati membri possono, se del caso, utilizzare il punto di ingresso unico stabilito per effettuare segnalazioni comuni e automatiche di incidenti destinate sia all'organismo di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 sia al CSIRT o all'autorità competente a norma della presente direttiva.