Testo ufficiale
Se opportuno e per evitare inutili perturbazioni, gli orientamenti nazionali esistenti adottati per il recepimento delle norme relative alle misure di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero essere presi in considerazione nel recepimento della presente direttiva, basandosi quindi sulle conoscenze e competenze già acquisite nell'ambito della direttiva (UE) 2018/1972 per quanto riguarda le misure di sicurezza e le notifiche degli incidenti. L'ENISA può inoltre elaborare orientamenti sui requisiti di sicurezza e sugli obblighi di segnalazione per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di facilitare l'armonizzazione e la transizione e di ridurre al minimo le perturbazioni. Gli Stati membri possono conferire il ruolo di autorità competenti per le comunicazioni elettroniche alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 al fine di garantire la prosecuzione delle pratiche attuali e di sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite a seguito con l'attuazione di tale direttiva.