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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo V

Articolo 38

Sanzioni amministrative

Sintesi Articolo 38

L'articolo disciplina i poteri sanzionatori, esercitati alla luce degli esiti di monitoraggio, supporto e analisi, con modalità e importi calibrati perché l'effetto sia effettivo e proporzionato. Tra le misure figura la sospensione temporanea di certificazioni o autorizzazioni, totale o parziale, fino all'adozione delle misure correttive richieste.

I massimali pecuniari distinguono le due categorie: per le violazioni più gravi — mancata notifica degli incidenti, mancata adozione delle misure di gestione del rischio, inottemperanza alle disposizioni dell'Autorità — la sanzione arriva fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale per i soggetti essenziali, e fino a 7 milioni di euro o all'1,4% per i soggetti importanti. Importi ridotti sono previsti per violazioni quali la mancata registrazione o il mancato aggiornamento delle informazioni e la mancata collaborazione.

In caso di reiterazione è previsto un inasprimento: la sanzione può raddoppiare se la violazione reiterata è specifica e triplicare negli altri casi.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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