D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo V
Articolo 36
Verifiche e ispezioni
Sintesi Articolo 36
L'Autorità nazionale competente NIS dispone di poteri di verifica e ispezione nei confronti dei soggetti destinatari del decreto: esame della documentazione e delle informazioni trasmesse, ispezioni in loco e a distanza, accesso a dati ed elementi necessari all'esercizio delle funzioni.
Per i soggetti importanti vale però un regime distinto: verifiche e ispezioni sono ammesse solo in presenza di elementi di prova, indicazioni o informazioni che facciano ritenere possibile una violazione. È la traduzione nazionale della vigilanza ex post prevista dalla direttiva per questa categoria.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei poteri
di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, puo' sottoporre questi ultimi a:
a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse all'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;
b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;
c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo, dichiarando la finalita' della richiesta e specificando le informazioni richieste ai soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente qualora l'Autorita' nazionale competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente decreto.