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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo V

Articolo 36

Verifiche e ispezioni

Sintesi Articolo 36

L'Autorità nazionale competente NIS dispone di poteri di verifica e ispezione nei confronti dei soggetti destinatari del decreto: esame della documentazione e delle informazioni trasmesse, ispezioni in loco e a distanza, accesso a dati ed elementi necessari all'esercizio delle funzioni.

Per i soggetti importanti vale però un regime distinto: verifiche e ispezioni sono ammesse solo in presenza di elementi di prova, indicazioni o informazioni che facciano ritenere possibile una violazione. È la traduzione nazionale della vigilanza ex post prevista dalla direttiva per questa categoria.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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