D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV
Articolo 30
Elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi
Sintesi Articolo 30
I soggetti essenziali e importanti comunicano — e successivamente aggiornano — l'elenco delle proprie attività e dei propri servizi, corredato di tutti gli elementi necessari a caratterizzarli e ad attribuirli a una categoria di rilevanza.
Le categorie di rilevanza, come pure il processo, le modalità e i criteri di elencazione, sono stabiliti dall'Autorità nazionale competente NIS, che valuta la conformità delle comunicazioni ricevute e può chiedere integrazioni. In assenza di richieste di adeguamento, la comunicazione si presume conforme: la qualità della categorizzazione iniziale è quindi decisiva, perché su di essa si calibrano gli obblighi successivi.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno a partire dalla ricezione della prima comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano e aggiornano, tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, un elenco delle proprie attivita' e dei propri servizi, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa attribuzione di una categoria di rilevanza.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le categorie di rilevanza nonche' il processo, le modalita' e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi di cui al presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS fornisce riscontro ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti circa la conformita' di quanto comunicato rispetto alle modalita' e ai criteri di cui al comma 2. Il predetto termine puo' essere prorogato dall'Autorita' nazionale competente NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, qualora sia necessario svolgere approfondimenti. Ove si renda necessario richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive ai soggetti essenziali o importanti, i termini di cui al presente comma sono interrotti sino alla data di ricevimento delle predette integrazioni e informazioni, che sono rese entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. In assenza del riscontro di cui al comma 3 da parte dall'Autorita' nazionale competente NIS entro i termini di cui al medesimo comma, la conformita' di cui al comma 3 si intende convalidata.
5. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).