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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV

Articolo 30

Elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi

Sintesi Articolo 30

I soggetti essenziali e importanti comunicano — e successivamente aggiornano — l'elenco delle proprie attività e dei propri servizi, corredato di tutti gli elementi necessari a caratterizzarli e ad attribuirli a una categoria di rilevanza.

Le categorie di rilevanza, come pure il processo, le modalità e i criteri di elencazione, sono stabiliti dall'Autorità nazionale competente NIS, che valuta la conformità delle comunicazioni ricevute e può chiedere integrazioni. In assenza di richieste di adeguamento, la comunicazione si presume conforme: la qualità della categorizzazione iniziale è quindi decisiva, perché su di essa si calibrano gli obblighi successivi.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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