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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo II

Articolo 16

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità

Sintesi Articolo 16

L'articolo disciplina la divulgazione coordinata delle vulnerabilità: il CSIRT Italia opera come intermediario di fiducia tra chi segnala una vulnerabilità e il fabbricante o fornitore del prodotto o servizio interessato, assicurando che la segnalazione sia gestita senza esporre i sistemi prima della correzione.

Le vulnerabilità così emerse alimentano la banca dati europea gestita dall'ENISA. Per chi gestisce programmi di vulnerability disclosure o bug bounty è il riferimento procedurale nazionale.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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