D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo VI
Articolo 44
Disposizioni finanziarie
Sintesi Articolo 44
L'articolo di chiusura reca le disposizioni finanziarie: le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l'adeguamento dei sistemi informativi devono essere coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella PA.
Sono infine indicate le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 15 del presente decreto e, piu' in
generale le spese ICT sostenute per l'adeguamento dei sistemi informativi al presente decreto, sono coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell' articolo 1 , commi da 512 a 520, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 10 , comma 3, 11, comma 7, 13, comma 6, e 15 comma 8, pari a euro 409.424 per l'anno 2024 e euro 5.925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto euro a 409.424 per l'anno 2024, euro 2.625.695 per l'anno 2025, euro 2.707.695 per l'anno 2026 e euro 3.100.695 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all' articolo 41 -bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a euro 3.300.000 per l'anno 2025, euro 3.218.000 per l'anno 2026 e euro 2.825.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2 dell' articolo 41 .
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.