D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo III
Articolo 20
Rete di CSIRT nazionali
Sintesi Articolo 20
Il CSIRT Italia partecipa alla rete europea dei CSIRT nazionali. In quella sede contribuisce allo scambio di informazioni su crisi e incidenti, buone pratiche, strumenti e processi; su richiesta di uno Stato membro, la collaborazione può concretizzarsi nello scambio mirato di informazioni su un incidente specifico.
Il Gruppo concorre inoltre a individuare ulteriori forme di cooperazione operativa — preallarmi, assistenza reciproca, categorie di minacce e incidenti, coordinamento nella risposta a eventi transfrontalieri — e riferisce periodicamente al Gruppo di cooperazione NIS sulle proprie attività.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Il CSIRT Italia partecipa alla Rete di CSIRT nazionali.
2. Il CSIRT Italia, ai fini del comma 1, contribuisce a:
a) scambiare informazioni per quanto riguarda le capacita' dei
CSIRT nazionali;
b) agevolare, ove possibile, la condivisione, il trasferimento e lo scambio di tecnologia e delle misure, delle politiche, degli strumenti, dei processi, delle migliori pratiche e dei quadri pertinenti fra i CSIRT nazionali;
c) scambiare, su richiesta di un CSIRT nazionale di un altro Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, informazioni relative a tale incidente, alle minacce informatiche, ai rischi e alle vulnerabilita' associate;
d) scambiare informazioni in merito alle pubblicazioni e alle raccomandazioni in materia di sicurezza informatica;
e) garantire l'interoperabilita' per quanto riguarda le specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni;
f) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente, ai rischi e alle vulnerabilita' associati, ad eccezione dei casi in cui lo scambio di informazioni potrebbe compromettere l'indagine sull'incidente;
g) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali, discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un incidente identificato nella giurisdizione di tale Stato membro;
h) fornire assistenza ai CSIRT nazionali di altri Stati membri nel far fronte a incidenti che interessano due o piu' Stati membri;
i) cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT nazionali designati dagli altri Stati membri in qualita' di coordinatori ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555, nonche' fornire loro assistenza per quanto riguarda la gestione della divulgazione coordinata di vulnerabilita' che potrebbero avere un impatto significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro;
l) discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:
1) categorie di minacce informatiche e incidenti;
2) preallarmi;
3) assistenza reciproca;
4) principi e modalita' di coordinamento in risposta a rischi e incidenti transfrontalieri;
5) contributi al piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3, su richiesta di uno Stato membro;
m) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali, discutere le capacita' e lo stato di preparazione del CSIRT nazionale richiedente;
n) cooperare e scambiare informazioni con i centri operativi di sicurezza informatica regionali e a livello dell'Unione europea, al fine di migliorare la consapevolezza situazionale comune sugli incidenti e le minacce informatiche a livello dell'Unione europea;
o) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
p) scambiare informazioni pertinenti per quanto riguarda gli incidenti, i quasi-incidenti, le minacce informatiche, i rischi e le vulnerabilita';
q) informare il Gruppo di cooperazione NIS sulle proprie attivita' e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa discusse a norma della lettera i) e, se necessario, chiedere orientamenti non vincolanti in merito;
r) fare il punto sui risultati delle esercitazioni di sicurezza informatica, comprese quelle organizzate dall'ENISA;
s) fornire orientamenti non vincolanti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa.