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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo II

Articolo 13

Quadro nazionale di gestione delle crisi informatiche

Sintesi Articolo 13

La gestione delle crisi informatiche su vasta scala è affidata a due Autorità nazionali: il Ministero della difesa e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A esse compete la predisposizione di un piano di risposta che offra una panoramica completa di capacità, risorse e procedure da attivare.

Il piano deve indicare misure preparatorie, obiettivi, compiti e responsabilità, incluse le attività di formazione, ed è soggetto a revisione triennale. Per l'attuazione è prevista una spesa di 1 milione di euro annui.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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