D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo V
Articolo 39
Assistenza reciproca
Sintesi Articolo 39
Tra le Autorità competenti NIS dei diversi Stati membri il decreto istituisce doveri di cooperazione e mutua assistenza: notifica e consultazione, richieste motivate di attività ispettive in loco o a distanza, adozione di misure di esecuzione anche congiunte.
L'intervento può essere richiesto quando i sistemi informativi si trovano sul territorio nazionale o quando un soggetto sotto giurisdizione italiana presta servizi in altri Stati membri; specularmente, l'assistenza è possibile verso soggetti sotto giurisdizione estera che offrono servizi in Italia.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera e assiste le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, nonche' puo' richiedere la cooperazione e l'assistenza reciproca alle medesime, in funzione delle necessita', nei seguenti casi:
a) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio nazionale, fornisce servizi in uno o piu' altri Stati membri;
b) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio di altri Stati membri, fornisce servizi sul territorio nazionale.
2. La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca:
a) notifica e consultazione, per il mezzo del Punto di contatto unico NIS, circa le attivita' ispettive, le misure di esecuzione e l'esercizio dei poteri sanzionatori, nonche' la loro applicazione;
b) richiesta giustificata di attivita' ispettive o di adozione di misure di esecuzione;
c) assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinche' le attivita' ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente.
3. L'assistenza reciproca di cui al comma 2, lettera c), puo' riguardare richieste di informazioni e attivita' ispettive, comprese le richieste di effettuare ispezioni in loco o a distanza o audit sulla sicurezza mirati.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' respingere una richiesta di assistenza da parte di autorita' competenti degli altri Stati membri ai sensi del presente articolo quando:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS non e' competente per fornire l'assistenza richiesta;
b) l'assistenza richiesta non e' proporzionata ai compiti ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto;
c) la richiesta riguarda informazioni o comporta attivita' che, se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di difesa dello Stato.
5. Ai fini del comma 4, prima di respingere una richiesta, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta le autorita' competenti degli Stati membri interessati. Su richiesta di uno degli Stati membri interessati, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta
anche la Commissione europea e l'ENISA.
6. Se opportuno e di comune accordo, l'Autorita' nazionale competente NIS e le autorita' competenti di altri Stati membri possono svolgere attivita' ispettive e di esecuzione comuni.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS puo':
a) a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte di autorita' competenti di altri Stati membri, esercitare i poteri di cui al presente capo nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati per l'esercizio dei rispettivi poteri di cui al capo VII della direttiva 2022/2555 nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.