D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo I
Articolo 6
Soggetti essenziali e soggetti importanti
Sintesi Articolo 6
L'articolo separa i soggetti essenziali dai soggetti importanti, costruendo la seconda categoria in via residuale. Sono essenziali, tra gli altri, le imprese dei settori altamente critici che superano i massimali delle medie imprese (oltre 250 dipendenti, 50 milioni di fatturato annuo o 43 milioni di bilancio).
A prescindere dalla dimensione, la qualifica di essenziale spetta alle amministrazioni centrali dell'allegato III, ai soggetti critici, ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione e ai prestatori di servizi fiduciari qualificati; l'Autorità nazionale competente NIS può inoltre designare come essenziali ulteriori soggetti. Tutti gli altri destinatari della disciplina sono importanti: categoria residuale, non attenuata negli obblighi sostanziali, ma soggetta a un regime di vigilanza diverso.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti essenziali:
a) i soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
b) indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), che si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE;
d) indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonche' i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all'articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
e) indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'allegato III, comma 1, lettera a).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS individua, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 6, 8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.