D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo II
Articolo 14
Cooperazione tra Autorità nazionali
Sintesi Articolo 14
L'articolo sancisce un obbligo di collaborazione reciproca tra l'Autorità nazionale competente NIS e il punto di contatto unico da un lato e, dall'altro, gli organismi con attribuzioni contigue: le strutture del Ministero della difesa e dell'interno, gli organi competenti in materia di sicurezza e regolarità delle telecomunicazioni e il Garante privacy.
Il Presidente del Consiglio può individuare con decreto, su proposta del Ministero della difesa sentita l'ACN, i soggetti che incidono sull'efficienza dello strumento militare e sulla difesa. È inoltre previsto uno scambio periodico di informazioni su soggetti critici, rischi, minacce e incidenti, informatici e non.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Sono assicurate la cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico NIS con l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
(Autorita' di contrasto), con il Garante per la protezione dei dati personali quale autorita' di controllo di cui all'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679, con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorita' nazionale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, e (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) quale organismo di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale autorita' nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, con il Ministero della difesa, quale responsabile in materia di difesa dello Stato, nonche' con altre autorita' nazionali competenti anche ai sensi di altri atti giuridici settoriali dell'Unione europea, ivi incluso lo scambio periodico di informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche rilevanti.
2. Ai fini della cooperazione e della collaborazione di cui al comma 1:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS coopera con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, senza pregiudicare la competenza e i compiti di controllo di cui al citato regolamento;
b) qualora l'Autorita' nazionale competente NIS, in sede di vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza del fatto che la violazione degli obblighi di cui all'articolo 24 da parte di un soggetto essenziale o importante possa comportare una violazione dei dati personali, quale definita all'articolo 4, punto 12), del regolamento (UE) 2016/679, che deve essere notificata ai sensi dell'articolo 33 del medesimo regolamento, ne informa senza indebito ritardo il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 55 o 56 di tale regolamento;
c) qualora il Garante per la protezione dei dati personali o le autorita' di controllo di altri Stati membri di cui all'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 impongano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del medesimo regolamento, l'Autorita' nazionale competente NIS non procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 per una violazione di cui alla lettera b) del presente comma, imputabile al medesimo comportamento. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' tuttavia esercitare i poteri di esecuzione di cui all'articolo 37;
d) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e' definito, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, l'elenco dei soggetti che impattano sulla efficienza dello Strumento militare e sulla tutela della difesa e sicurezza militare dello Stato, su cui l'Autorita' nazionale competente NIS comunica tempestivamente al Ministero della difesa gli incidenti di cui all'articolo 25, nonche', con le modalita' previste nel decreto di cui alla presente lettera, le ulteriori informazioni di sicurezza cibernetica.
3. La cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita' nazionale competente NIS con le autorita' nazionali competenti di cui al regolamento (UE) 2022/2554 e' assicurata con gli strumenti di cui al medesimo regolamento (UE) 2022/2554 e alla disciplina nazionale di attuazione, in relazione, tra l'altro, allo scambio periodico di informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche rilevanti.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera con le pertinenti autorita' nazionali competenti degli altri Stati membri, di cui al regolamento (UE) 2022/2554. In particolare, l'Autorita' nazionale competente NIS informa il forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercita i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto da parte di un soggetto essenziale o importante designato come fornitore
terzo critico di servizi di TIC ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2554.
5. E' assicurata la cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 3, con le autorita' nazionali competenti e il punto di contatto unico ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, anche attraverso lo scambio periodico di informazioni riguardo all'identificazione di soggetti critici, sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti sia informatici che non informatici che interessano i soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, e sulle misure adottate in risposta a tali rischi, minacce e incidenti.
6. Ai fini della cooperazione e della collaborazione di cui al comma 5:
a) il punto di contatto unico e le autorita' competenti di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 comunicano tempestivamente all'Autorita' nazionale competente NIS i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del medesimo decreto legislativo e i successivi aggiornamenti;
b) le autorita' nazionali competenti ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 possono chiedere all'Autorita' nazionale competente NIS di svolgere le attivita' ed esercitare i poteri di cui al capo V in relazione a un soggetto che e' stato individuato come soggetto critico ai sensi del citato decreto legislativo.