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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo II

Articolo 14

Cooperazione tra Autorità nazionali

Sintesi Articolo 14

L'articolo sancisce un obbligo di collaborazione reciproca tra l'Autorità nazionale competente NIS e il punto di contatto unico da un lato e, dall'altro, gli organismi con attribuzioni contigue: le strutture del Ministero della difesa e dell'interno, gli organi competenti in materia di sicurezza e regolarità delle telecomunicazioni e il Garante privacy.

Il Presidente del Consiglio può individuare con decreto, su proposta del Ministero della difesa sentita l'ACN, i soggetti che incidono sull'efficienza dello strumento militare e sulla difesa. È inoltre previsto uno scambio periodico di informazioni su soggetti critici, rischi, minacce e incidenti, informatici e non.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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