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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo V

Articolo 37

Misure di esecuzione

Sintesi Articolo 37

I poteri di esecuzione dell'Autorità si fondano sugli esiti delle attività di monitoraggio, analisi e supporto. L'Autorità può chiedere ai soggetti le evidenze dell'attuazione delle politiche di sicurezza e del rispetto degli obblighi di trasmissione, comunicazione e notifica.

Può inoltre disporre audit di sicurezza, periodici o mirati, in caso di incidente significativo o di violazione; formulare raccomandazioni e, se la violazione persiste, imporre istruzioni vincolanti e ordinare la cessazione delle condotte non conformi. A presidio dell'adempimento, l'Autorità può designare un funzionario di supporto presso il soggetto interessato.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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