D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo III
Articolo 19
Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche - EU-CyCLONe
Sintesi Articolo 19
L'articolo regola la partecipazione del CSIRT Italia alle esercitazioni di sicurezza informatica, nazionali e internazionali, quale strumento di verifica delle capacità di risposta.
Le esercitazioni consentono di testare piani, procedure e coordinamento tra le strutture coinvolte prima che un incidente reale ne metta alla prova la tenuta.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe).
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche contribuisce a:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555;
f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala, nonche' in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555.
3. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai sensi del comma 2, lettera e), puo' richiedere di discutere il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.