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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV

Articolo 23

Organi di amministrazione e direttivi

Sintesi Articolo 23

La responsabilità della sicurezza informatica è collocata al vertice: gli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti essenziali e importanti approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio e ne sovrintendono l'applicazione. In caso di violazione, la responsabilità ricade su di essi.

Gli stessi organi devono seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e garantirne una analoga ai dipendenti, così da saper individuare i rischi e comprenderne l'impatto sull'organizzazione. Devono inoltre essere informati periodicamente — e, quando necessario, tempestivamente — degli incidenti e delle notifiche effettuate. Verbali, deleghe e flussi informativi verso il vertice diventano quindi evidenze di conformità a tutti gli effetti.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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