D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo VI
Articolo 42
Fase di prima applicazione
Sintesi Articolo 42
L'articolo scandisce la prima fase applicativa. Entro il 17 gennaio 2025 dovevano registrarsi i fornitori di servizi DNS e di cloud computing, i gestori di registri dei TLD, chi presta servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di data center, di reti di distribuzione dei contenuti, di servizi gestiti e di sicurezza gestiti, oltre a mercati online, motori di ricerca e piattaforme di social network.
Fino al 31 dicembre 2025 il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS si riunisce almeno ogni sessanta giorni. Dalla comunicazione dell'inserimento in elenco decorre per i soggetti un termine di 18 mesi per adottare le misure di gestione del rischio, attivare la banca dati di registrazione dei nomi di dominio e dare attuazione agli obblighi degli organi di amministrazione previsti dall'articolo 23. La fase si completa con la pubblicazione della piattaforma digitale di registrazione e il conseguente obbligo di inserimento delle informazioni.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. In fase di prima applicazione:
a) ai sensi dell'articolo 7, entro il 17 gennaio 2025, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1;
b) sino al 31 dicembre 2025, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni;
c) sino al 31 dicembre 2025, il termine per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 25 e' fissato in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 29 e' fissato in diciotto mesi dalla medesima comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' stabilire modalita' e specifiche di base per assicurare la conformita' dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.
2. L'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2026.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i soggetti essenziali e i soggetti importanti possono registrarsi a partire dalla data di pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.