D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV
Articolo 31
Proporzionalità e gradualità degli obblighi
Sintesi Articolo 31
L'articolo fissa il principio di gradualità e proporzionalità degli obblighi del capo. La proporzionalità si misura sul grado di esposizione ai rischi, sulle dimensioni del soggetto, sulla probabilità che gli incidenti si verifichino e sulla loro gravità, incluso l'impatto sociale.
Spetta all'Autorità nazionale competente NIS definire termini, modalità e tempi graduali di attuazione, differenziandoli per settore o sottosettore, per qualifica di soggetto essenziale o importante e per categoria di rilevanza di attività e servizi, tenendo conto del livello di sicurezza di partenza di ciascun soggetto. L'Autorità può inoltre adottare linee guida vincolanti e raccomandazioni a supporto dell'attuazione: è la base giuridica delle determinazioni ACN sulle specifiche di base.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29 l'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce obblighi proporzionati tenuto debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilita' che si verifichino incidenti, nonche' della loro gravita', compreso il loro impatto sociale ed economico.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce termini, modalita', specifiche e tempi graduali di implementazione degli obblighi di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, anche differenziandoli in relazione:
a) alle categorie di rilevanza di cui all'articolo 30, comma 2, delle attivita' e dei servizi che i sistemi informativi e di rete supportano, svolgono o erogano;
b) al settore, al sottosettore e alla tipologia di soggetto, tenendo conto del grado di maturita' iniziale nell'ambito della sicurezza informatica;
c) all'individuazione del soggetto quale essenziale o importante.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS individua, se del caso, le fattispecie che determinano la sospensione dei termini di cui al comma 2.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare linee guida
vincolanti per l'attuazione degli obblighi di cui al presente capo.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare raccomandazioni per supportare i soggetti nell'implementazione degli obblighi di cui al presente capo.
6. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).
7. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita' nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.