D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo I
Articolo 8
Protezione dei dati personali
Sintesi Articolo 8
Il trattamento di dati personali connesso all'attuazione del decreto deve avvenire nei limiti dello stretto necessario e in conformità alla disciplina europea sulla protezione dei dati e sulla tutela della vita privata.
Il vincolo grava su tutti gli attori del sistema: i soggetti destinatari della normativa, le Autorità di settore NIS e la stessa Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorita' di settore NIS e i soggetti di cui all'articolo 3 trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini del presente decreto e conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico viene effettuato in conformita' della legislazione dell'Unione europea in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della vita privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.