D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV
Articolo 32
Previsioni settoriali specifiche
Sintesi Articolo 32
L'Autorità nazionale competente NIS può imporre obblighi specifici, proporzionati e graduali, ai soggetti essenziali e importanti che forniscono servizi alla pubblica amministrazione.
Per i soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi di dominio, gli obblighi di gestione del rischio e di notifica non trovano applicazione; resta però fermo il dovere di assicurare un livello di sicurezza informatica coerente.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29, tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente significativo nella catena di approvvigionamento del settore della pubblica amministrazione, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla pubblica amministrazione.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' individuare gli obblighi di cui al presente capo che non si applicano:
a) alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III, lettere c) e d);
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, comma 9, lettera f), e comma 10.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 non si applicano ai soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25.
4. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica l'applicabilita' degli obblighi di cui al presente capo.