D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo II
Articolo 10
Autorità nazionale competente e Punto di contatto unico
Sintesi Articolo 10
Il decreto designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità nazionale competente NIS, delineandone competenze, ruolo e autonomia di spesa. All'Agenzia spetta sovraintendere all'attuazione del decreto, esercitare funzioni di regolamentazione e distinguere i soggetti essenziali dagli importanti.
L'ACN è anche il punto di contatto unico: gestisce i rapporti transfrontalieri con le omologhe autorità degli altri Stati membri e siede nel Gruppo di cooperazione NIS europeo. Per queste funzioni è stanziata una dotazione di 2 milioni di euro annui.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' l'Autorita' nazionale competente NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto:
a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente decreto;
b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente decreto;
c) svolge le funzioni e le attivita' di regolamentazione di cui al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non vincolanti;
d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, nonche' redige l'elenco di cui all'articolo 7, comma 2;
e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche' ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e al capo IV;
g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui al capo V.
2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' il Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita' nazionali con le autorita' pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e l'ENISA.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.