D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo VI
Articolo 41
Regime transitorio e abrogazioni
Sintesi Articolo 41
Le disposizioni del decreto si applicano dal 18 ottobre 2024, data dalla quale è abrogato il d.lgs. 65/2018 di recepimento della prima direttiva NIS.
Fanno eccezione i capi IV e V del vecchio decreto — sicurezza delle reti e dei sistemi degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali — che restano applicabili ai soggetti identificati come operatori di servizi essenziali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo. Ulteriori abrogazioni interessano il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003).
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2024.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' abrogato, a esclusione dell'articolo 7, comma 8, e dell'articolo 8, comma 10, che sono abrogati dal 1° gennaio 2025. I capi IV e V del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018 continuano a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 40, commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a), b), e) e f).
3. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
b) l'articolo 30, comma 26, e gli articoli 40 e 41 sono abrogati.
4. I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l).