D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV
Articolo 33
Coordinamento con la disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Sintesi Articolo 33
La disposizione coordina il decreto con la disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (d.l. 105/2019), a tutela degli interessi nazionali.
Il raccordo opera su un principio di equivalenza: gli obblighi di gestione del rischio e di notifica previsti dal decreto devono garantire un livello almeno pari a quello del perimetro. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi già inseriti negli elenchi del perimetro continuano ad applicarsi gli obblighi di quella disciplina: chi vi rientra deve quindi mappare con precisione quale regime copre ciascun asset.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Ai fini dell'articolo 4:
a) gli obblighi di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono considerati almeno equivalenti a quelli previsti dal presente decreto;
b) alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019, non si applicano le disposizioni di cui al presente decreto. Restano fermi gli obblighi del presente decreto per i sistemi informativi e di rete diversi da quelli di cui al primo periodo;
c) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, non sono sottoposti agli obblighi di notifica di cui all'articolo 25 del presente decreto per gli incidenti riconducibili a una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge;
d) le informazioni attinenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, ovvero trasmesse da questi ultimi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del presente decreto, possono essere escluse dagli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 22.