D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV
Articolo 28
Specifiche tecniche
Sintesi Articolo 28
L'Autorità nazionale competente NIS promuove il ricorso alle specifiche tecniche come strumento non vincolante per sostenere l'attuazione delle misure di gestione del rischio.
Tenendo conto del lavoro dell'ENISA, l'Autorità può curare e tenere aggiornato un elenco delle categorie tecnologiche ritenute più adatte a presidiare la sicurezza informatica e la gestione dei relativi rischi: un riferimento utile per orientare scelte di acquisto e architettura.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Per favorire l'attuazione efficace e armonizzata dell'articolo 24, commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, promuove l'uso di specifiche tecniche europee e internazionali, anche adottate da un organismo di normazione riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relative alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS tiene conto delle linee guida e degli orientamenti non vincolanti elaborati dall'ENISA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e puo' redigere e aggiornare periodicamente un elenco delle categorie di tecnologie piu' idonee ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica.
3. L'elenco di cui al comma 2 non ha carattere vincolante o esaustivo ed e' pubblicato sul sito dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale al fine di fornire un orientamento sulle specifiche tecniche, di cui al comma 1, e sulle norme di settore nazionali ed europee applicabili alle tipologie di soggetti di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.