Testo ufficiale
Al fine di facilitare l'effettiva attuazione della presente direttiva per quanto riguarda, tra l'altro, la gestione delle vulnerabilità, le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, gli obblighi di segnalazione e gli accordi di condivisione delle informazioni relative alla cibersicurezza, gli Stati membri possono cooperare con i paesi terzi e intraprendere attività ritenute appropriate a tal fine, tra cui scambi di informazioni relative a minacce informatiche, incidenti, vulnerabilità, strumenti e metodi, tattiche, tecniche e procedure, preparazione ed esercitazioni in materia di gestione delle crisi informatiche, formazioni, instaurazione di un clima di fiducia e accordi strutturati di condivisione delle informazioni.