Testo ufficiale
Ove opportuno, l'Unione può concludere accordi internazionali, in conformità all'articolo 218 TFUE, con paesi terzi o organizzazioni internazionali, che consentano e organizzino la loro partecipazione ad attività particolari del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e di EU-CyCLONe. Tali accordi dovrebbero garantire gli interessi dell'Unione e un'adeguata protezione dei dati. Ciò non dovrebbe escludere il diritto degli Stati membri di cooperare con paesi terzi sulla gestione delle vulnerabilità e la gestione dei rischi di cibersicurezza, agevolando la segnalazione e la condivisione delle informazioni generali in conformità al diritto dell'Unione.