Testo ufficiale
Qualora le disposizioni di un atto giuridico settoriale dell'Unione impongano ai soggetti essenziali o importanti di rispettare gli obblighi di effetto almeno equivalente agli obblighi di segnalazione di cui alla presente direttiva, è opportuno garantire la coerenza e l'efficacia del trattamento delle notifiche degli incidenti. A tal fine, le disposizioni in materia di notifica degli incidenti dell'atto giuridico settoriale dell'Unione dovrebbero fornire ai CSIRT, alle autorità competenti o ai punti di contatto unici di cui alla presente direttiva un accesso immediato alle notifiche degli incidenti di cibersicurezza (punti di contatto unici) presentate in conformità dell'atto giuridico settoriale dell'Unione. In particolare, tale accesso immediato può essere garantito se le notifiche degli incidenti sono trasmesse senza indebito ritardo al CSIRT, all'autorità competente o al punto di contatto unico ai sensi della presente direttiva. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di segnalazione automatica e diretta, che garantisca la condivisione sistematica e immediata delle informazioni con i CSIRT, le autorità competenti o il punto di contatto unico per quanto riguarda la gestione di tali notifiche di incidenti. Al fine di semplificare la comunicazione e di attuare il meccanismo di segnalazione automatica e diretta, gli Stati membri potrebbero, conformemente all'atto giuridico settoriale dell'Unione, utilizzare un punto di accesso unico.