Testo ufficiale
È quindi opportuno che i soggetti siano incoraggiati e assistiti dagli Stati membri al fine di sfruttare collettivamente, sul piano strategico, tattico e operativo, le conoscenze e le esperienze pratiche che hanno acquisito a livello individuale al fine di accrescere le loro capacità di prevenire e rilevare adeguatamente gli incidenti, riprendersi da essi, rispondervi o mitigarne gli impatti. È pertanto necessario consentire la creazione a livello dell'Unione di accordi volontari di condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero sostenere e incoraggiare attivamente anche i soggetti quali i soggetti che forniscono servizi di cibersicurezza e di ricerca, nonché i soggetti pertinenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a partecipare a tali accordi di condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza. Tali accordi dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di protezione dei dati.