Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. Dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, i soggetti NIS comunicano e aggiornano, tramite il “Servizio NIS/Categorizzazione”, elenco categorizzato delle attività e dei servizi.
2. Per tutti i soggetti NIS, gli utenti compilano l’elenco delle attività e dei servizi del soggetto, attribuendovi le categorie di rilevanza stabilite dal modello adottato con la determinazione di cui all’articolo 40, comma 5, lettera i), del decreto NIS, secondo le modalità e i criteri di cui alla medesima determinazione.
3. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Categorizzazione” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto.
4. Decorsi i termini di cui al comma 1, l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi si intende definitivamente acquisita e non ulteriormente modificabile.
5. Gli elenchi categorizzati delle attività e dei servizi sottomessi oltre i termini di cui al comma 1 sono considerati tardive e ne è preclusa l’ulteriore modifica, salvo che il ritardo sia determinato da documentate criticità tecnico-operative non imputabili al soggetto.
6. Le entità finanziarie di cui al Regolamento (UE) 2022/2554 che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS sono esentate dall’attuazione di quanto previsto dal presente articolo. È fatta salva l’adesione a tali previsioni su base volontaria.