Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. A seguito del perfezionamento dell’aggiornamento annuale, laddove siano sopravvenute modifiche alle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 16, tramite il “Servizio NIS/ Aggiornamento continuo informazioni” gli utenti forniscono le informazioni aggiornate per conto del soggetto per cui operano, assicurandone la correttezza.
2. L’aggiornamento continuo delle informazioni è possibile fino al 14 aprile di ogni anno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a) e b), del decreto NIS.
3. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto.
4. La modifica, confermata da punto di contatto, dell’indicazione del rappresentante legale o dell’elenco dei procuratori generali del soggetto NIS è sottoposta alla convalida del soggetto medesimo, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di quest’ultimo.
5. Le modifiche del soggetto NIS sono trasmesse, per ricevuta, al domicilio digitale di quest’ultimo.
6. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto degli utenti sono trasmesse, per ricevuta, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’utente stesso o, in subordine, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata dall’utente stesso.