Testo ufficiale
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1. Ai fini delle verifiche di conformità di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS analizza, a campione, gli elenchi categorizzati trasmessi dai soggetti NIS rispetto a quanto stabilito dalla determinazione di cui all’articolo 40, comma 5, lettera i), del decreto NIS, e in relazione agli elenchi categorizzati trasmessi da soggetti NIS comparabili.
2. In esito alle verifiche di cui al comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS fornisce riscontro al soggetto entro novanta giorni dalla trasmissione dell’elenco categorizzato tramite il “Servizio NIS/ Categorizzazione”. Il predetto termine può essere prorogato dall’Autorità nazionale competente NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, qualora sia necessario svolgere approfondimenti.
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni, informazioni aggiuntive o modifiche all’elenco categorizzato, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni, delle informazioni aggiuntive e delle modifiche richieste che sono rese entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta. L’omesso o il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di rigetto dell’elenco categorizzato.
4. Ai fini di cui al comma 2, l’Autorità nazionale competente NIS comunica, tramite i Servizi NIS, al domicilio digitale del soggetto NIS:
a) l’esito positivo della verifica;
b) l’esito negativo della verifica.
5. In assenza della comunicazione di cui al comma 4, lettera a), da parte dall'Autorità nazionale competente NIS entro i termini di cui al comma 1, l’elenco categorizzato si intende convalidato.
6. La comunicazione di cui al comma 4, lettera b), non solleva il soggetto NIS dall’obbligo di elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto NIS.