Testo ufficiale
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1. La presente determinazione stabilisce termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS nonché le ulteriori informazioni che i soggetti NIS devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto NIS, i termini, le modalità e i procedimenti di designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione.
2. Ai fini del comma 1, la presente determinazione definisce:
a) le modalità di designazione del punto di contatto e del sostituto punto di contatto:
b) il processo per il censimento degli utenti per accedere al Portale ACN;
c) il procedimento per l’associazione degli utenti al soggetto per conto del quale accedono ai Servizi NIS;
d) il procedimento per la registrazione, tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione”;
e) il processo per la conferma annuale delle informazioni, tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”;
f) il processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni, tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni”;
g) il processo per la categorizzazione, tramite il “Servizio NIS/Categorizzazione”.
3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto NIS, gli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti NIS sovrintendono alla registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto e sono responsabili delle eventuali violazioni.
4. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto NIS, con le modalità sopra indicate, è punita ai sensi dell’articolo 38 del medesimo decreto.