Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. I soggetti comunicano con l’Autorità nazionale competente NIS, anche ai fini del censimento, dell’associazione e della registrazione, esclusivamente tramite i Servizi NIS o tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, salvo in caso di diversa espressa specifica indicazione dell’Autorità nazionale competente o per cause di forza maggiore, fermo restando quanto previsto dal decreto NIS.
2. Le istruttorie dell’Autorità nazionale competente NIS e delle Autorità di settore NIS ai fini della presente determinazione sono svolte prioritariamente sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti tramite i Servizi NIS.
3. Gli utenti aggiornano le informazioni trasmesse tramite il Portale ACN o tramite i Servizi NIS tempestivamente, secondo eventuale specifica indicazione dell’Autorità nazionale competente NIS, nel rispetto dei termini indicati dal decreto NIS.
4. Gli utenti sono tenuti a verificare la correttezza delle informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS, e in caso di incongruenze effettuano la segnalazione di cui al comma 6.
5. Resta ferma la responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o, comunque, contenenti dati non più rispondenti a verità.
6. Gli utenti segnalano, tramite gli appositi canali di comunicazione del Portale ACN o tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, malfunzionamenti o comportamenti inattesi del Portale ACN stesso e dei Servizi NIS.
7. Le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono condivise nel rispetto della politica di condivisione delle informazioni. Salvo diversa specifica indicazione, le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono a divulgazione limitata e sono ristrette all’originatore e ai destinatari dell’informazione, nonché alle loro organizzazioni, alle loro terze parti e ai propri clienti. I destinatari non possono condividere le informazioni ricevute al di fuori della propria organizzazione, delle loro terze parti e dei propri clienti. La condivisione delle informazioni ricevute nella propria organizzazione con le terze parti e con i clienti è limitata ai dati strettamente necessari per lo svolgimento delle attività (principio del need-to-know).