Testo ufficiale
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1. Il punto di contatto è una persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso. In particolare, il punto di contatto accede al Portale ACN e ai Servizi NIS, effettua, per conto del soggetto, la registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS, e interloquisce, per conto del soggetto NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS.
2. Le funzioni di punto di contatto possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto NIS, da uno dei procuratori generali del soggetto NIS, censiti sul registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o da un dipendente del soggetto NIS delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo. Laddove il punto di contatto, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalga di personale esterno, restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 1.
3. Qualora il soggetto sia parte di un gruppo di imprese, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da un dipendente di un’altra impresa del gruppo che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso.
4. Qualora il soggetto NIS sia una pubblica amministrazione, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da personale che presta servizio o dipendente di un’altra pubblica amministrazione che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso.
5. Il punto di contatto riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS nonché agli organi di amministrazione e direttivi del soggetto medesimo ai fini di quanto previsto dal decreto NIS.
6. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi di amministrazione e direttivi del soggetto NIS ai sensi dell’articolo 23 del decreto NIS e delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 38 del medesimo decreto.
7. Nel caso di avvicendamento del punto di contatto, gli organi di amministrazione e direttivi provvedono senza ingiustificato ritardo alla designazione del nuovo punto di contatto e assicurano il suo censimento sul Portale ACN.
8. La designazione del punto di contatto da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS, può soddisfare l’obbligo di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge.
9. In via eccezionale, in caso di indisponibilità del referente CSIRT e dei suoi sostituti, il punto di contatto può effettuare, le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto per conto del soggetto NIS