Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. Il sostituto punto di contatto è una persona fisica, distinta dal punto di contatto, designato con le medesime modalità di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 4, a cui si applicano le previsioni del citato articolo.
2. Il sostituto punto di contatto supporta il punto di contatto nell’esercizio delle proprie funzioni, può interloquire direttamente con l’Autorità nazionale competente NIS e può effettuare sulla piattaforma digitale le medesime azioni del punto di contatto, ad eccezione della registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS.
3. Il sostituto punto di contatto è designato entro il 31 maggio dell’anno in cui il soggetto NIS è stato inserito, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto NIS, nell’elenco dei soggetti NIS.
4. L’obbligo di designazione del sostituto punto di contatto non si applica ai soggetti NIS che versino nell’impossibilità materiale di effettuare tale adempimento, in quanto il punto di contatto è l’unica persona fisica operante nell’organizzazione.