Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. Per designare il proprio rappresentante NIS in Italia, i soggetti NIS di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto NIS, trasmettono e aggiornano, dal primo settembre al trenta novembre di ogni anno, al domicilio digitale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale la documentazione indicata nella sezione dedicata del sito web. Con le medesime modalità, tali soggetti comunicano il domicilio digitale per le conseguenti interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente NIS.
2. L’Autorità nazionale competente NIS comunica al domicilio digitale del soggetto l’autorizzazione, o il diniego, a procedere al censimento e alla registrazione entro trenta giorni dalla ricezione della trasmissione di cui al comma 1.
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni o informazioni, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e delle informazioni che sono rese entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di diniego di censimento e registrazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono delegare le funzioni di punto di contatto:
a) al rappresentante NIS stesso, qualora sia una persona fisica;
b) al rappresentante legale, a uno dei procuratori generali o a un dipendente del rappresentante NIS stesso, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica.