Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. Il referente CSIRT è una persona fisica designata dal punto di contatto, tramite la dedicata procedura telematica resa disponibile dal Portale ACN, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il soggetto NIS è stato inserito, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto NIS, nell’elenco dei soggetti NIS.
2. Il referente CSIRT ha il compito di interloquire con lo CSIRT Italia, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto NIS, ed effettuare le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto per conto del soggetto NIS.
3. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del referente CSIRT, con particolare riferimento alla notifica degli incidenti significativi di cui all’articolo 25 del decreto NIS e relativi seguiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, possono essere designati uno o più sostituti referente CSIRT.
4. I sostituti referente CSIRT, ove designati, supportano il referente CSIRT nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e possono svolgerle per suo conto.
5. Il referente CSIRT e i suoi sostituti, ove designati, possiedono almeno competenze di base in materia di sicurezza informatica e di gestione di incidenti informatici, nonché una conoscenza approfondita dei sistemi informativi e di rete del soggetto per conto del quale operano.
6. Le entità finanziarie di cui al Regolamento (UE) 2022/2554 che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS sono esentate dall’attuazione di quanto previsto dal presente articolo. È fatta salva l’adesione a tali previsioni su base volontaria.