Testo ufficiale
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1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS;
e) “organi di amministrazione e direttivi”, gli organi di amministrazione e direttivi di cui all’articolo 23 del decreto NIS, ivi incluso, laddove presente, il consiglio di amministrazione dei soggetti NIS;
f) “Portale ACN”, il Portale dei servizi tramite il quale sono accessibili i servizi che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale mette a disposizione dei suoi interlocutori e dei soggetti, pubblici e privati, che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina cyber o con i quali l’Agenzia deve interagire ai sensi della stessa;
g) “SPID”, il Sistema pubblico dell’identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;
h) “CIE”, Carta di Identità Elettronica, è il documento d’identità personale garantita dallo Stato e rilasciata dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni;
i) “Servizi NIS”, i servizi, accessibili tramite il Portale ACN, necessari per supportare l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto NIS e le interlocuzioni tra l’Autorità nazionale compente NIS e i soggetti;
j) “Servizio NIS/Dichiarazione”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti ai fini della registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS;
k) “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per l’aggiornamento annuale, delle informazioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS;
l) “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per l’aggiornamento continuo, delle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS;
m) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (acn.gov.it);
n) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, accessibile tramite il Portale ACN per l’erogazione dei Servizi NIS;
o) “soggetto”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di natura giuridica pubblica o privata per conto della quale un utente accede al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS;
p) “soggetto NIS”, un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
q) “punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto NIS;
r) “sostituto punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), del decreto NIS;
s) “segreteria”, la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto per promuovere l’efficace interlocuzione con l’Autorità nazionale competente NIS;
t) “operatore”, la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto operando sui servizi NIS;
u) “utente”, i componenti degli organi di amministrazione e direttivi, il punto di contatto, il sostituto punto di contatto, la segreteria, il referente CSIRT, il sostituto referente CSIRT e gli operatori che accedono al Portale ACN e, in particolare, accedono ai servizi di competenza;
v) “referente CSIRT e sostituti”, le persone fisiche designate dal Punto di contatto per interloquire con lo CSIRT Italia, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto NIS, ed effettuare le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto;
w) “rappresentante NIS”, il rappresentante di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto NIS;
x) “censimento”, il processo di autenticazione, tracciamento e verifica di un utente finalizzato alla sua associazione a un soggetto per accedere al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS;
y) “associazione”, il processo di tracciamento, verifica e convalida dell’associazione dell’utenza con un soggetto che consente all’utente stesso di accedere al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS;
z) “registrazione”, il processo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS; aa) “dichiarazione”, la dichiarazione resa dal punto di contatto ai fini della registrazione; bb) “elenco dei soggetti NIS”, l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto NIS; cc) “impresa collegata”, un soggetto che soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che fa parte di un gruppo di imprese; dd) “impresa autonoma”, una impresa non identificabile come impresa collegata; ee) “gruppo di imprese”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che esercitano o sono sottoposti, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; ff) “gruppo europeo di interesse economico (GEIE)”, un gruppo di imprese costituito sulla base delle condizioni, modalità ed effetti disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 2137/85. gg) “aggiornamento annuale delle informazioni”, il processo tramite il quale i soggetti NIS forniscono e, ogni anno, aggiornano le informazioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS; hh) “aggiornamento continuo delle informazioni”, il processo tramite il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS, i soggetti NIS comunicano qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica; ii) “spazio di indirizzamento IP pubblico in uso o nella disponibilità del soggetto NIS”, gli indirizzi IP pubblici e statici che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet (ISP), Registri Internet Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti; jj) “nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS”, i nomi di dominio che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate loro fornitura di nomi di dominio sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti; kk) “accordi di condivisione”, gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto NIS; ll) “fornitori rilevanti NIS”, un soggetto che assicura la fornitura di servizi o di prodotti a un soggetto NIS che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di rilevanza:
1) la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS (fornitura ICT);
2) l’interruzione o la compromissione della fornitura comporta un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS (fornitura non fungibile); mm) “elenco categorizzato delle attività e dei servizi”, l’elenco delle attività e dei servizi svolti dal soggetto NIS, comprensivo della relativa categoria di rilevanza; nn) “elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi”, il processo di elaborazione dell’elenco categorizzato delle attività e dei servizi; oo) “Servizio NIS/Categorizzazione”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per elaborare e trasmettere l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi.