Testo ufficiale
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1. I soggetti che ricevono una notifica di individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto NIS, procedono al censimento e alla registrazione alla stregua delle disposizioni del presente capo.
2. In fase di registrazione, tali soggetti prendono visione e confermano gli elementi presenti nella notifica di cui al comma 1.