Testo ufficiale
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1. Le verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sono svolte, a campione, dall’Autorità nazionale competente NIS d’intesa con le Autorità di settore e non sollevano il soggetto NIS dall’obbligo del rispetto dei termini d’uso di cui all’articolo 3 della presente determinazione e, in particolare, dalla responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS fornisce riscontro al soggetto entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione tramite il “Servizio NIS/ Dichiarazione”. Il predetto termine può essere prorogato dall’Autorità nazionale competente NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia necessario svolgere approfondimenti complessi riguardanti la coerenza delle informazioni contenute nella dichiarazione.
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni, informazioni aggiuntive o modifiche della dichiarazione, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e delle informazioni che sono rese entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di rigetto della dichiarazione.
4. Al termine delle verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni, l’Autorità nazionale competente comunica, tramite i Servizi NIS al domicilio digitale del soggetto NIS:
a) l’esito positivo della verifica;
b) l’esito negativo della verifica.
5. La comunicazione di cui al comma 4, lettera b), non solleva il soggetto NIS dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS.