Testo ufficiale
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1. L’elenco dei soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto NIS è elaborato dall’Autorità nazionale competente NIS sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti NIS ai sensi del capo III della presente determinazione e delle verifiche svolte dalle Autorità di settore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a), del medesimo decreto che, ove necessario, possono proseguire anche successivamente all’elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS.
2. Ai sensi del comma 1, il processo di registrazione di cui alla presente determinazione costituisce la fase endoprocedimentale del procedimento di costituzione dell’elenco dei soggetti NIS.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati l'inserimento, o meno, nell'elenco dei soggetti NIS. Ai soggetti inseriti nell’elenco dei soggetti NIS e ai loro punti di contatto viene, altresì, comunicato un codice identificativo univoco, per il soggetto NIS, al fine di facilitare le interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente NIS.