Testo ufficiale
Fonte: documento ufficiale ACN. Apri il PDF (nuova scheda).
1. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno, gli utenti aggiornano, tramite il “Servizio NIS/ Aggiornamento annuale informazioni”, le informazioni per conto del soggetto per cui operano, assicurandone la correttezza.
2. Per tutti i soggetti NIS:
a) il punto di contatto si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e aggiornati. Ove prevista dall’articolo 4, il punto di contatto si assicura che la delega conferitagli dal rappresentante legale del soggetto sia corretta, aggiornata e conforme a quanto previsto dall’articolo medesimo;
b) il sostituto punto di contatto si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e aggiornati. Ove prevista delega il sostituto punto di contatto si assicura che la delega conferitagli dal rappresentante legale del soggetto sia corretta, aggiornata e conforme a quanto previsto dall’articolo medesimo;
c) la segreteria, ove presente, si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e aggiornati.
3. Per tutti i soggetti NIS, gli utenti verificano la correttezza e l’aggiornamento:
a) dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS. Tali informazioni includono almeno il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, l’indicazione del rappresentante legale, l’elenco dei procuratori generali, il numero di telefono, il domicilio digitale e un indirizzo di posta elettronica ordinaria funzionale;
b) dell’elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, quali persone fisiche responsabili ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del decreto NIS;
c) ove applicabile, dell’elenco dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2022/2555 che il soggetto NIS offre nell’UE e indicando in quali Stati membri;
d) dello spazio di indirizzamento IP pubblico e dei nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS, eventualmente distinto a livello di articolazioni di primo livello;
e) dell’elenco degli accordi di condivisione delle informazioni;
f) dei dati identificativi del referente CSIRT e degli eventuali sostituti;
g) dell’elenco dei fornitori rilevanti NIS, ai fini dell’articolo 3, comma 9, lettera f), del decreto NIS.
4. Per i soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto NIS gli utenti verificano la correttezza e l’aggiornamento dell’elenco delle sedi del soggetto NIS nell’Unione, indicandone l’indirizzo.
5. Per i soggetti NIS di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto NIS, che hanno designato il proprio rappresentante NIS in Italia ai sensi dell’articolo 6 della presente determinazione, gli utenti verificano che dati anagrafici e di contatto del rappresentante NIS siano corretti e aggiornati.
6. Qualora ritenuto opportuno, è data la facoltà di descrivere la struttura organizzativa dell’organizzazione, indicandone la suddivisione in articolazioni di primo livello. Tale descrizione della struttura organizzativa potrà essere impiegata per l’eventuale conferimento di informazioni di dettaglio relative alle articolazioni di primo livello.
7. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto.
8. La modifica, confermata da punto di contatto, dell’indicazione del rappresentante legale o dell’elenco dei procuratori generali del soggetto NIS è sottoposta alla convalida del soggetto medesimo, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di quest’ultimo.
9. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS sono trasmesse, per ricevuta, al domicilio digitale di quest’ultimo.
10. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto degli utenti sono trasmesse, per ricevuta, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’utente stesso o, in subordine, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata dall’utente stesso.
11. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 10, lettera b), del decreto NIS, in caso di registrazione tardiva, il termine per completare l’aggiornamento annuale è fissato in 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a).
12. Ai soggetti già inseriti nell’elenco dei soggetti NIS 2025, all’avvio dell’aggiornamento annuale delle informazioni per l’anno 2026, sono presentate le informazioni precompilate sulla base di quelle trasmesse fino al 14 aprile 2026 tramite i Servizi NIS.
13. Le entità finanziarie di cui al Regolamento (UE) 2022/2554 che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS sono esentate dall’attuazione di quanto previsto dal comma 3, lettera b), del presente articolo e dall’articolo 17. È fatta salva l’adesione a tali previsioni su base volontaria.