Testo ufficiale
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1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, gli utenti compilano, tramite il “Servizio NIS/ Dichiarazione”, la dichiarazione per il soggetto per cui operano ai fini della sua registrazione, assicurandosi che le informazioni fornite siano corrette e aggiornate.
2. In particolare, l’utente:
a) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, indica se il soggetto è parte di un gruppo di imprese e, in tal caso, indica se il soggetto è la capo gruppo ovvero indica il codice fiscale della capo gruppo;
b) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca i soggetti NIS di cui è a conoscenza che sono imprese collegate nei confronti delle quali soddisfi almeno uno dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indicando il codice fiscale di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto;
c) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca le imprese collegate che soddisfano nei suoi confronti almeno uno dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indicando il codice fiscale di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto, ai fini della loro identificazione come soggetti NIS ai sensi del medesimo comma;
d) elenca i codici ATECO che descrivono l’attività del soggetto;
e) indica le normative settoriali dell’Unione europea citate negli allegati I e II del decreto NIS per definire le tipologie di soggetto che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
f) indica i valori del fatturato e del bilancio nonché del numero di dipendenti al fine di determinare l’appartenenza del soggetto NIS alla categoria delle medie o grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Le pubbliche amministrazioni possono non indicare i valori del fatturato e del bilancio;
g) elenca le tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV del decreto NIS a cui il soggetto è riconducibile.
3. Fermo restando l’obbligo di registrazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS informa le imprese di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo che nei loro confronti si sono verificati i presupposti di cui al citato articolo del decreto NIS.
4. Qualora il soggetto non sia una impresa autonoma, il calcolo del fatturato e del bilancio nonché del numero di dipendenti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
5. Qualora in fase di compilazione della dichiarazione siano automaticamente rilevate incongruenze, queste sono segnalate all’utente che deve procedere a:
a) modificare la dichiarazione correggendo le informazioni errate o incomplete;
b) fornire ulteriori elementi informativi per giustificare l’incongruenza rilevata.
6. Al termine della compilazione della dichiarazione, all’utente è rimessa la conferma della valutazione preliminare fornita automaticamente dalla piattaforma, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 6 del decreto NIS, fondata sulla base delle informazioni fornite ai sensi del presente articolo.
7. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto con l’avvertenza che tale dichiarazione potrà essere sottoposta alle verifiche di coerenza di cui all’articolo 14.
8. Le dichiarazioni sottomesse o modificate oltre i termini di cui al comma 1 sono considerate tardive, salvo che il ritardo sia determinato da documentate criticità tecnico-operative non imputabili al soggetto.
9. Decorsi dieci giorni solari dalla sottomissione della dichiarazione questa si intende definitivamente acquisita e non ulteriormente modificabile. Tale previsione non si applica alle dichiarazioni considerate tardive.
10. Ai soggetti già inseriti nell’elenco dei soggetti NIS, all’avvio della registrazione per l’anno 2026, viene presentata una bozza di dichiarazione precompilata sulla base delle informazioni trasmesse nel corso dell’anno solare precedente tramite i Servizi NIS.