Testo ufficiale
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1. Il punto di contatto, censito sul Portale ACN, effettua l’associazione della sua utenza con il soggetto che lo ha designato attraverso la digitazione del suo codice fiscale o del codice dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).
2. L’utente:
a) verifica la denominazione nonché l’indirizzo, il domicilio digitale e i recapiti della sede legale del soggetto visualizzati dal Portale ACN;
b) indica se è:
1) rappresentante legale del soggetto;
2) procuratore generale del soggetto;
3) delegato dal rappresentante legale del soggetto;
c) indica il codice fiscale dell’organizzazione di cui è dipendente qualora diverso dal soggetto al quale si sta associando;
d) indica il ruolo svolto presso il soggetto.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), numero 3, l’utente inserisce sul Portale ACN la delega rilasciata a suo nome dal soggetto NIS, dichiarando che la stessa lo autorizza ad accedere al Portale ACN stesso e ai Servizi NIS per conto del medesimo soggetto.
4. L’associazione dell’utenza del punto di contatto è sottoposta alla convalida del soggetto NIS, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di quest’ultimo.
5. Al termine del processo di censimento e associazione, il soggetto riceve al suo domicilio digitale la comunicazione di conclusione del processo stesso.
6. La convalida dell’associazione dell’utenza del punto di contatto ad un soggetto NIS determina la dissociazione, se presente, dell’utenza del punto di contatto precedentemente associata.
7. Il sostituto punto di contatto effettua, su invito del punto di contatto, l’associazione con le medesime modalità del punto di contatto di cui al presente articolo.