Testo ufficiale
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, gli operatori di servizi essenziali, limitatamente ai sistemi informativi e di rete OSE, per quanto non in contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure tecniche e organizzative già adottate prima dell’entrata in vigore del decreto NIS ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.