Testo ufficiale
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, gli operatori telco, limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, per quanto non in contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure di sicurezza e di integrità delle reti e dei servizi già adottate prima dell’entrata in vigore del decreto NIS ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.
2. Ai fini dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 25, nella definizione del livello di servizio atteso di cui agli allegati 3 e 4, gli operatori telco considerano come incidenti significativi di base almeno i seguenti casi:
a) durata superiore ad un’ora e percentuale degli utenti colpiti superiore al quindici per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
b) durata superiore a due ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al dieci per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
c) durata superiore a quattro ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al cinque per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
d) durata superiore a sei ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al due per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
e) durata superiore ad otto ore e percentuale degli utenti colpiti superiore all’uno per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.