Testo ufficiale
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del decreto NIS, entro diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio si adeguano alle previsioni di cui al predetto articolo, commi 1 e 2, nonché adottano e rendono pubbliche le politiche e le procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Le modalità di adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2, nonché le politiche e le procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo sono approvate dagli organi di amministrazione e direttivi.
3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 3, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio adottano politiche al fine di assicurare un livello di sicurezza informatica coerente con le specifiche di cui all’allegato 1.
4. Le politiche di sicurezza informatica di cui al comma 3 sono approvate dagli organi di amministrazione e direttivi.