Testo ufficiale
Al fine di garantire una panoramica chiara dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero definire un elenco dei soggetti essenziali ed importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero imporre ai soggetti di trasmettere alle autorità competenti almeno le seguenti informazioni, vale a dire il nome, l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi di posta elettronica, le serie IP e i numeri di telefono del soggetto, se del caso, il settore e il sottosettore pertinente di cui agli allegati e, ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui prestano servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. A tal fine, la Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), dovrebbe fornire senza indebito ritardo orientamenti e modelli relativi all'obbligo di fornire informazioni. Per facilitare la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, gli Stati membri dovrebbero poter istituire meccanismi nazionali che consentano ai soggetti di registrarsi. Qualora esistano registri a livello nazionale, gli Stati membri possono decidere in merito ai meccanismi appropriati che consentono di identificare i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.