Testo ufficiale
Al fine di evitare che soggetti che hanno imprese partner o che sono imprese collegate siano considerati soggetti essenziali o importanti qualora ciò sarebbe sproporzionato, gli Stati membri possono tenere conto del grado di indipendenza di cui gode un soggetto in relazione alle sue imprese partner e collegate nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. In particolare, gli Stati membri possono tenere conto del fatto che un soggetto è indipendente dalle sue imprese partner o collegate in termini di sistemi informatici e di rete che utilizza nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che fornisce. Su tale base, se del caso, gli Stati membri possono ritenere che tale soggetto non sia considerato una media impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, o non superi i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo se, tenuto conto del grado di indipendenza di tale soggetto, si ritenga che esso non sia consideri una media impresa o superi tali massimali nel caso in cui siano stati presi in considerazione solo i suoi dati. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla presente direttiva per le imprese associate e collegate che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.