Testo ufficiale
Alcuni soggetti svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'applicazione della legge, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati, fornendo nel contempo anche servizi fiduciari. I prestatori di servizi fiduciari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di garantire un livello di requisiti di sicurezza e supervisione analogo a quello precedentemente stabilito in tale regolamento nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari. In linea con l'esclusione di alcuni servizi specifici dal regolamento (UE) n. 910/2014, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell'ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti.