Testo ufficiale
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1. Alle attività e ai servizi a cui si applicano gli obblighi di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è attribuita la categoria di rilevanza “impatto alto” e non sono oggetto di quanto previsto dall’articolo 3.